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Posso vendere solo Il 50% di una casa cointestata

QUANDO UNA CASA È COINTESTATA TRA CONIUGI

 ciascuno è proprietario al 50%. In caso di disaccordo, ciascun comproprietario può decidere di vendere la propria quota, anche a terzi e senza dover avvisare l’altro. In caso di divorzio o eredità, se non c’è accordo tra i comproprietari sulla gestione dell’immobile, la legge consente a ciascuno di vendere la propria quota senza il consenso degli altri. Esistono due principali soluzioni per risolvere queste situazioni.

UNA SOLUZIONE POSSIBILE

è vendere il 50% della proprietà indivisa, dando origine a una comproprietà: due soggetti possiedono insieme l’intero immobile  e hanno entrambi diritto a usarlo. Questa convivenza nell’uso può essere regolata con un accordo, ad esempio stabilendo turni o spazi separati, simile a una multiproprietà.

LA SECONDA SOLUZIONE

consiste nel dividere fisicamente l’immobile in due unità autonome, se tecnicamente possibile. Serve l’intervento di un tecnico per creare due case indipendenti con ingressi, utenze e servizi separati. Una volta effettuata la divisione, la proprietà viene ripartita tra gli ex comproprietari.

COME POSSO VENDERE LA METÀ DELLA MIA CASA AL MIO CONIUGE?

Dopo il divorzio, la vendita della casa coniugale può essere semplice se l’immobile appartiene solo a uno dei coniugi in separazione dei beni. La situazione si complica se ci sono figli a cui è stata assegnata la casa. In caso di casa cointestata con mutuo, la vendita richiede il consenso di tutti i proprietari e può avvenire estinguendo il mutuo, con l’accollo da parte dell’acquirente o modificando gli intestatari del mutuo, previa approvazione della banca. Per poter mettere in vendita una casa cointestata con un mutuo è necessario ottenere il consenso di tutti i proprietari. L’operazione può essere conclusa in diversi modi. Indubbiamente la strada più semplice da percorrere è quella di estinguere anticipatamente il mutuo. Ma è anche possibile che l’acquirente si accolli il mutuo.

LE OPZIONI PER LA VENDITA DELLA CASA IN COMPROPRIETÀ, IN QUESTO CASO SONO LE SEGUENTI:

si estingue anticipatamente il mutuo: con il ricavato della vendita si salda il mutuo e si libera l’immobile dall’ipoteca; accollo del mutuo da parte dell’acquirente: quest’ultimo si assume tutti gli obblighi del finanziamento; si modificano gli intestatari del mutuo: si cambiano i nomi dei debitori con la banca. Questa, però, è una procedura complessa, che richiede l’approvazione della banca.